Libro Sesto. Titolo I – Giudizio abbreviato (artt. 438-443)

Libro Sesto
Procedimenti speciali

(< Indice Sommario Codice di procedura penale)


Titolo I
Giudizio abbreviato

(< Libro Quinto. Titolo X – Revoca della sentenza di non luogo a procedere)


Art. 438. Presupposti del giudizio abbreviato. (1)

1. L’imputato può chiedere che il processo sia definito all’udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo 441, comma 5.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3.

4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l’imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l’imputato ha facoltà di revocare la richiesta (2).

5. L’imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell’articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l’integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria. Resta salva l’applicabilità dell’articolo 423.

5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 (3).

6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.

6-bis. La richiesta di giudizio abbre- viato proposta nell’udienza preliminare de- termina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice (4).

(1) Articolo sostituito dall’art. 27, L. 16 dicembre 1999, n. 479. 

(2) Comma sostituito dall’art. 1, comma 41, L. 23 giugno 2017, n. 103. 

(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 42, L. 23 giugno 2017, n. 103. 

(4) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 43, L. 23 giugno 2017, n. 103.

Art. 439. Richiesta di giudizio abbreviato.

[1. La richiesta è depositata in cancelleria unitamente all’atto di consenso del pubblico ministero almeno cinque giorni prima della data fissata per l’udienza.

2. La richiesta e il consenso possono essere presentati anche nel corso dell’udienza preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.] (1)

(1) Articolo abrogato dall’art. 28, Legge 16 dicembre 1999, n. 479.

Art. 440. Provvedimenti del giudice. 

[1 Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, con la quale dispone il giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa essere definito allo stato degli atti.

2. L’ordinanza di accoglimento o di rigetto è depositata in cancelleria almeno tre giorni prima della data dell’udienza. Nel caso previsto dall’articolo 439 comma 2, il giudice decide immediatamente in udienza, dando lettura dell’ordinanza.

3. In caso di rigetto, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dall’articolo 439 comma 2.] (1)

(1) Articolo abrogato dall’art. 28, Legge 16 dicembre 1999, n. 479.

Art. 441. Svolgimento del giudizio abbreviato.

1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l’udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423.

2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato.

3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati.

4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all’articolo 75, comma 3.

5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d’ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso l’applicabilità dell’articolo 423.

6. All’assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall’articolo 422, commi 2, 3 e 4.

Art. 441-bis. Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato.

1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall’articolo 423, comma 1, l’imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

2. La volontà dell’imputato è espressa nelle forme previste dall’articolo 438, comma 3.

3. Il giudice, su istanza dell’imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per l’integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.

4. Se l’imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l’udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell’articolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta. Si applicano le disposizioni dell’articolo 303, comma 2.

5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l’imputato può chiedere l’ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai sensi dell’articolo 423, anche oltre i limiti previsti dall’articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria.

Art. 442. Decisione.

1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.

1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all’articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all’articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell’udienza.

2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto. Alla pena dell’ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell’ergastolo. (1)

3. La sentenza è notificata all’imputato che non sia comparso.

4. Si applica la disposizione dell’articolo 426 comma 2.

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 44, L. 23 giugno 2017, n. 103. 

Art. 443. Limiti all’appello.

1. L’imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento. (1)

[2. L’imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita ovvero alla sola pena pecuniaria.] (2)

3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall’articolo 599.

(1) Le parole: “quando l’appello tende ad ottenere una diversa formula” sono state soppresse dall’art. 2 della L. 20 febbraio 2006, n. 46.

(2) Comma abrogato dall’art. 31, L. 16 dicembre 1999, n. 479.


(Libro Sesto. Titolo II – Applicazione della pena su richiesta delle parti >)