Libro Terzo. Titolo IV – Dell’esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare (artt. 612-614)

Libro Terzo
Del processo di esecuzione

(< Indice Sommario Codice di procedura civile)


Titolo IV
Dell’esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare

(< Libro Terzo. Titolo III – Dell’esecuzione per consegna o rilascio)


Art. 612. Provvedimento.

Chi intende ottenere l’esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al giudice dell’esecuzione (1) che siano determinate le modalità dell’esecuzione.

Il giudice dell’esecuzione (1) provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza designa l’ufficiale giudiziario che deve procedere all’esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell’opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta.

(1) La parola “pretore” è stata sostituita dalle parole “giudice dell’esecuzione” dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 613. Difficoltà sorte nel corso dell’esecuzione.

L’ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al giudice dell’esecuzione (1) le opportune disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell’esecuzione. Il giudice dell’esecuzione (1) provvede con decreto.

(1) La parola “pretore” è stata sostituita dalle parole “giudice dell’esecuzione” dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 614. Rimborso delle spese.

Al termine dell’esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al giudice dell’esecuzione (1) la nota delle spese anticipate vistata dall’ufficiale giudiziario, con domanda di decreto d’ingiunzione.

Il giudice dell’esecuzione (1), quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell’articolo 642.

(1) La parola “pretore” è stata sostituita dalle parole “giudice dell’esecuzione” dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.


(Libro Terzo – Titolo IV bis – Delle misure di coercizione indiretta >)