Libro Quarto. Titolo III – Della copia e della collazione di atti pubblici (artt. 743-746)

Libro Quarto
Dei procedimenti speciali

(< Indice Sommario Codice di procedura civile)


Titolo III
Della copia e della collazione di atti pubblici

 (< Libro Quarto. Titolo II – Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone)


Art. 743. Copia degli atti.

Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica, ancorché l’istante o i suoi autori non siano stati parte nell’atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo.

La copia d’un testamento pubblico non può essere spedita durante la vita del testatore, tranne che a sua istanza, della quale si fa menzione nella copia.

Art. 744. Copie o estratti da pubblici registri.

I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese.

Art. 745. Rifiuto o ritardo nel rilascio.

Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all’articolo precedente, l’istante può ricorrere al giudice di pace (1) o al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni.

Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui all’articolo 743, l’istante può ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni.
Il presidente (1) o il giudice di pace provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale.

(1) Le parole “, al pretore” e “, il pretore” sono state soppresse dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 746. Collazione di copie. (1)

Chi ha ottenuto la copia di un atto pubblico a norma dell’articolo 743 ha diritto di collazionarla con l’originale in presenza del depositario. Se questi si rifiuta, può ricorrere al tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni. Il giudice, sentito il depositario, dà con decreto le disposizioni opportune per la collazione e può eseguirla egli stesso recandosi nell’ufficio del depositario.

(1) Articolo modificato dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.


(Libro Quarto. Titolo IV – Dei procedimenti relativi all’apertura delle successioni >)