Libro Terzo. Titolo IV bis – Delle misure di coercizione indiretta (art. 614bis)

Libro Terzo
Del processo di esecuzione

(< Indice Sommario Codice di procedura civile)


Titolo IV bis
Delle misure di coercizione indiretta (1)

(1) Titolo inserito dall’art. 13, comma 1, lett. cc-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

(< Libro Terzo. Titolo IV – Dell’esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare)


Art. 614-bis. Misure di coercizione indiretta. (1)

Con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409.

Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.

(1) Articolo sostituito dall’art. 13, comma 1, lett. cc-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132. In origine il presente articolo era stato inserito dall’art. 49, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69 nel Titolo IV – ’’Dell’esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare’’.


(Libro Terzo – Titolo V – Delle opposizioni >)