Libro Quinto. Titolo I – Della disciplina delle attività professionali (artt. 2060-2081)

Libro Quinto
Del lavoro

Titolo I
Della disciplina delle attività professionali


Capo I – Disposizioni generali (artt. 2060-2062)

Capo II – Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate (art. 2063-2066)

Capo III – Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate (artt. 2067-2081)


(<Libro Quarto. Titolo IX- Dei fatti illeciti)


Capo I
Disposizioni generali

Art. 2060. Del lavoro.

Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali.

Art. 2061. Ordinamento delle categorie professionali.

L’ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti dell’autorità governativa e dagli statuti delle associazioni professionali.

Art. 2062. Esercizio professionale delle attività economiche.

L’esercizio professionale delle attività economiche è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti [e dalle norme corporative](1).

(1) L’ordinamento corporativo è stato soppresso con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

Capo II
Delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi (1)

Art. 2063. Oggetto. 

Art. 2064. Formazione e pubblicazione. 

Art. 2065. Efficacia. 

Art. 2066. Inderogabilità. 

(1) Le norme contenute in questo capo devono ritenersi abrogate a seguito della soppressione dell’ordinamento corporativo disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721. Con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 sono state soppresse le organizzazioni sindacali fasciste, ma l’art. 43 del citato decreto ha mantenuto in vigore per i rapporti collettivi ed individuali, salvo le successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della Magistratura del lavoro nelle ordinanze corporative di cui agli artt. 10 e 13, l. 3 aprile 1926, n. 563,  8 e 11, l. 5 febbraio 1934, n. 4 e 5, R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

Capo III
Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate (1)

 

(1) Vedasi la nota (1) sub Capo II. Le norme contenute in questo Capo si applicano in quanto compatibili ai c.d. contratti collettivi di diritto comune. 

Art. 2067. Soggetti. (1)

I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni professionali.

(1) Vedasi la nota (1) sub Capo II. Le norme contenute in questo Capo si applicano in quanto compatibili ai c.d. contratti collettivi di diritto comune. 

Art. 2068. Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo. (1)

Non possono essere regolati da contratto collettivo i rapporti di lavoro, in quanto siano disciplinati con atti della pubblica autorità in conformità della legge.

Sono altresì sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale o domestico.

(1) Vedasi la nota (1) sub Capo II. Le norme contenute in questo Capo si applicano in quanto compatibili ai c.d. contratti collettivi di diritto comune. 

Art. 2069. Efficacia. (1)

Il contratto collettivo deve contenere l’indicazione della categoria d’imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o dell’impresa, a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia.

In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo è obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti.

(1) Vedasi la nota (1) sub Capo II. Le norme contenute in questo Capo si applicano in quanto compatibili ai c.d. contratti collettivi di diritto comune. 

Art. 2070. Criteri di applicazione. (1)

L’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore.

Se l’imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività.

Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un’attività organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attività.

(1) Vedasi la nota (1) sub Capo II. Le norme contenute in questo Capo si applicano in quanto compatibili ai c.d. contratti collettivi di diritto comune. 

Art. 2071. Contenuto. (1)

Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la natura del rapporto, per dare esecuzione alle norme di questo codice concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro.

Deve inoltre indicare le qualifiche e le rispettive mansioni dei prestatori di lavoro appartenenti alla categoria a cui si riferisce la disciplina collettiva.

Deve infine contenere la determinazione della sua durata.

(1) Vedasi la nota (1) sub Capo II. Le norme contenute in questo Capo si applicano in quanto compatibili ai c.d. contratti collettivi di diritto comune. 

Art. 2072. Deposito e pubblicazione. (1)

Il deposito e la pubblicazione del contratto collettivo sono regolati dalle leggi speciali.

Prima della pubblicazione l’autorità governativa deve accertare che ricorrano le condizioni richieste per la validità del contratto collettivo.

La pubblicazione può essere rifiutata, se il contratto collettivo non contiene le disposizioni e le indicazioni richieste dall’art. 2071, salvo che le parti si siano obbligate a integrarlo con successivi patti da stipularsi entro un termine stabilito. Se i patti integrativi non sono stipulati nel termine, può essere adita la magistratura del lavoro per la formazione delle disposizioni integrative.

Contro il rifiuto di pubblicazione è ammesso ricorso alla magistratura del lavoro a norma delle leggi speciali.

(1) Vedasi la nota (1) sub Capo II. Le norme contenute in questo Capo si applicano in quanto compatibili ai c.d. contratti collettivi di diritto comune. 

Art. 2073. Denunzia. (1)

La denunzia del contratto collettivo deve farsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Se, avvenuta la denunzia, le associazioni professionali non hanno, un mese prima della scadenza, provveduto alla stipulazione e al deposito del nuovo contratto collettivo, ed è rimasto infruttuoso l’esperimento di conciliazione previsto nell’art. 412 del codice di procedura civile, può essere adita la magistratura del lavoro per la formazione di nuove condizioni di lavoro.

(1) Vedasi la nota (1) sub Capo II. Le norme contenute in questo Capo si applicano in quanto compatibili ai c.d. contratti collettivi di diritto comune. 

Art. 2074. Efficacia dopo la scadenza. (1)

Il contratto collettivo, anche quando è stato denunziato, continua a produrre i suoi effetti dopo la scadenza, fino a che sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo.

(1) Vedasi la nota (1) sub Capo II. Le norme contenute in questo Capo si applicano in quanto compatibili ai c.d. contratti collettivi di diritto comune. 

Art. 2075. Efficacia nel caso di variazioni nell’inquadramento. (1)

Il contratto collettivo conserva efficacia nei confronti della categoria alla quale si riferisce, anche se la rappresentanza legale di questa, per effetto di variazioni nell’inquadramento, spetta ad altra associazione.

Questa ha però facoltà di denunziare il contratto collettivo indipendentemente dal termine fissato per la scadenza di esso.

(1) Vedasi la nota (1) sub Capo II. Le norme contenute in questo Capo si applicano in quanto compatibili ai c.d. contratti collettivi di diritto comune. 

Art. 2076. Contratto collettivo annullabile. (1)

Il contratto collettivo annullabile conserva efficacia fino a che intervenga una sentenza di annullamento passata in giudicato.

La domanda di annullamento è proposta davanti la magistratura del lavoro dalle associazioni interessate o dal pubblico ministero.

La domanda deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla pubblicazione del contratto collettivo.

(1) Vedasi la nota (1) sub Capo II. Le norme contenute in questo Capo si applicano in quanto compatibili ai c.d. contratti collettivi di diritto comune. 

Art. 2077. Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale. (1)

I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo.

Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.

(1) Vedasi la nota (1) sub Capo II. Le norme contenute in questo Capo si applicano in quanto compatibili ai c.d. contratti collettivi di diritto comune. 

Art. 2078. Efficacia degli usi. (1)

In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge.

Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro.

(1) Vedasi la nota (1) sub Capo II. Le norme contenute in questo Capo si applicano in quanto compatibili ai c.d. contratti collettivi di diritto comune. 

Art. 2079. Rapporti di associazione agraria e di affitto a coltivatore diretto. (1)

La disciplina del contratto collettivo di lavoro si applica anche ai rapporti di associazione agraria regolati dal capo II del titolo II ed a quelli di affitto a coltivatore diretto del fondo.

Tuttavia in questi rapporti il contratto collettivo non deve contenere norme relative al salario, all’orario di lavoro, alle ferie, al periodo di prova, od altre che contrastino con la natura dei rapporti medesimi.

(1) Vedasi la nota (1) sub Capo II. Le norme contenute in questo Capo si applicano in quanto compatibili ai c.d. contratti collettivi di diritto comune. 

Art. 2080. Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria. (1)

Nei contratti individuali di colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto, con obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto.
(1) Vedasi la nota (1) sub Capo II. Le norme contenute in questo Capo si applicano in quanto compatibili ai c.d. contratti collettivi di diritto comune. 

Art. 2081. Norme equiparate al contratto collettivo. (1)

Le disposizioni sul contratto collettivo di lavoro contenute in questo capo valgono, in quanto applicabili, per le altre norme corporative che disciplinano rapporti di lavoro.

(1) Vedasi la nota (1) sub Capo II. Le norme contenute in questo Capo si applicano in quanto compatibili ai c.d. contratti collettivi di diritto comune. 


(Titolo II – Del lavoro nell’impresa>)