Libro Quarto. Titolo VIII – Dell’arricchimento senza causa (artt. 2041-2042)

Libro Quarto
Delle obbligazioni

Titolo VIII
Dell’arricchimento senza causa


(<Titolo VII – Del pagamento dell’indebito)


Art. 2041. Azione generale di arricchimento.

Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l’arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.

Art. 2042. Carattere sussidiario dell’azione.

L’azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un’altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subìto.


(Titolo IX – Dei fatti illeciti>)