Libro Primo. Titolo VIII – Dell’adozione di persone maggiori di età (artt. 291-314)

Libro Primo
Delle persone e della famiglia

Titolo VIII
Dell’adozione di persone maggiori di età


Capo I – Dell’adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti (artt. 291 – 310)

Capo II – Delle forme dell’adozione di persone di maggiore età (artt. 311 – 314)

Capo III – Dell’adozione speciale (artt. 314/2 – 314/28) ABROGATO


Capo I
Dell’adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti.

Art. 291. Condizione.(1)

L’adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l’età di coloro che intendono adottare.

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l’adozione se l’adottante ha raggiunto almeno l’età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente.

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 557 del 19 maggio 1988, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui non consente l’adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.

Art. 292. Divieto di adozione per diversità di razza (1)

(1) Articolo abrogato dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.

Art. 293. Divieto d’adozione di figli. (1)

I figli non possono essere adottati dai loro genitori. (2)

[Non può tuttavia essere dichiarata la nullità della adozione se, al momento in cui questa avvenne, la qualità di figlio naturale dell’adottato non risultava da riconoscimento o da dichiarazione giudiziale.] (3)

[Se l’adottato è un figlio naturale non riconoscibile, può essere sempre dichiarata la nullità dell’adozione.] (3)

(1) Rubrica così modificata dall’art. 37, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(2) Comma così modificato dall’art. 37, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(31) Comma abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 294. Pluralità di adottati o di adottanti.

È ammessa l’adozione di più persone, anche con atti successivi.

Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.

Art. 295. Adozione da parte del tutore.

Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento.

Art. 296. Consenso per l’adozione.

Per l’adozione si richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando.

[Se l’adottando non ha compiuto la maggiore età il consenso è dato dal suo legale rappresentante.] (1)

[Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici, deve essere personalmente sentito.] (1)

(1) Comma abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 297. Assenso del coniuge o dei genitori.

Per l’adozione è necessario l’assenso dei genitori dell’adottando e l’assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando, se coniugati e non legalmente separati.

Quando è negato l’assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell’adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, pronunziare ugualmente l’adozione, salvo che si tratti dell’assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del coniuge, se convivente, dell’adottante o dell’adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l’adozione quando è impossibile ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.(1)

(1) Comma così modificato dall’art. 37, comma 2, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 298. Decorrenza degli effetti dell’adozione.

L’adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.

Finché il decreto non è emanato, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il loro consenso.

Se l’adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell’emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l’adozione.

Gli eredi dell’adottante possono presentare al tribunale memorie e osservazioni per opporsi all’adozione.

Se l’adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell’adottante.

Art. 299. Cognome dell’adottato.

L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio.

Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all’adozione si applica il primo comma. (1)

Se l’adozione è compiuta da coniugi l’adottato assume il cognome del marito.

Se l’adozione è compiuta da una donna maritata, l’adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.

(1) Comma così sostituito dall’art. 38, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 300. Diritti e doveri dell’adottato.

L’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

L’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato, né tra l’adottato e i parenti dell’adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Art. 301. Potestà e amministrazione di beni dell’adottato.(1)

[La potestà sull’adottato e il relativo esercizio spettano all’adottante.

L’adottante ha l’obbligo di mantenere l’adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall’articolo 147.

Se l’adottato ha beni propri, l’amministrazione di essi, durante la minore età dell’adottato, spetta all’adottante, il quale non ne ha l’usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore, con l’obbligo di investirne l’eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell’articolo 382.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 302. Inventario.(1)

[L’adottante deve fare l’inventario dei beni dell’adottato minorenne e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo di questo libro.

L’adottante che omette di fare l’inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell’amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l’obbligo del risarcimento dei danni.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 303. Cessazione della potestà dell’adottante.(1)

[Se cessa l’esercizio da parte dell’adottante o degli adottanti della potestà, il tribunale su istanza dell’adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d’ufficio, può dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell’adottato, la sua rappresentanza e l’amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l’esercizio della potestà sia ripreso dai genitori.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 304. Diritti di successione.

L’adozione non attribuisce all’adottante alcun diritto di successione.

I diritti dell’adottato nella successione dell’adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II.

Art. 305. Revoca dell’adozione.

L’adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti.

Art. 306. Revoca per indegnità dell’adottato.

La revoca dell’adozione può essere pronunziata dal tribunale su domanda dell’adottante, quando l’adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero se si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.

Se l’adottante muore in conseguenza dell’attentato la revoca dell’adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l’eredità in mancanza dell’adottato e dei suoi discendenti.

Art. 307. Revoca per indegnità dell’adottante.

Quando i fatti previsti dall’articolo precedente sono stati compiuti dall’adottante contro l’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell’adottato.

Art. 308. Revoca promossa dal pubblico ministero.(1)

[La revoca dell’adozione può essere promossa dal pubblico ministero per ragioni di buon costume.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 309. Decorrenza degli effetti della revoca.

Gli effetti dell’adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.

Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell’adottante per fatto imputabile all’adottato, l’adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell’adottante.

Art. 310. Cessazione degli effetti dell’adozione.(1)

[Gli effetti dell’adozione cessano:

1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione;

2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell’adottante;

3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell’adottante.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Capo II
Delle forme dell’adozione di persone di maggiore età

Art. 311. Manifestazione del consenso.

Il consenso dell’adottante e dell’adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l’adottante ha residenza.

[In caso di grave impedimento il detto presidente può delegare il presidente del tribunale a ricevere il consenso delle persone indicate nel comma precedente o a sentire l’adottando nel caso previsto dall’ultimo comma dell’articolo 296.] (1)

L’assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

(1) Comma abrogato dalla Legge 5 giugno 1967, n. 431.

Art. 312. Accertamenti del tribunale.

Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:

1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;

2) se l’adozione conviene all’adottando.

Art. 313. Provvedimento del tribunale.(1)

Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.

L’adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la corte d’appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

(1) Articolo così sostituito dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149.

Art. 314. Pubblicità.(1)

La sentenza definitiva che pronuncia l’adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell’impugnazione, su apposito registro e comunicata all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato.

Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.

L’autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l’adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni.

(1) Articolo così sostituito dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149.

Capo III
Dell’adozione speciale

Artt. 314/2 – 314/28

Capo e relativi articoli dapprima inseriti dalla Legge 5 giugno 1967, n. 431, successivamente abrogati dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.