Libro Terzo. Titolo II-bis – Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza (art. 734bis)

Libro terzo
Delle contravvenzioni in particolare


(< Indice Sommario Codice penale)


Titolo II-bis
Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza


(< Libro Terzo. Titolo II – Delle contravvenzioni concernenti l’attività sociale della pubblica amministrazione)


Art. 734-bis. Divulgazione delle generalità o dell’immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale.

Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l’immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l’arresto da tre a sei mesi.


 

(Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale >)