Libro Terzo. Titolo II – Delle contravvenzioni concernenti l’attività sociale della pubblica amministrazione (artt. 731-734)

Libro terzo
Delle contravvenzioni in particolare


(< Indice Sommario Codice penale)


Titolo II
Delle contravvenzioni concernenti l’attività sociale della pubblica amministrazione


(< Libro Terzo. Titolo I – Delle contravvenzioni di polizia)


Art. 731. Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori.

Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d’impartirgli o di fargli impartire l’istruzione elementare è punito con l’ammenda fino a euro 30.

Art. 732. Omesso avviamento dei minori al lavoro. (1)

[Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore che ha compiuto gli anni quattordici e deve trarre dal lavoro il proprio sostentamento, omette, senza giusto motivo, di avviarlo al lavoro è punito con l’ammenda fino a lire sessantamila.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 18, Legge 25 giugno 1999, n. 205.

Art. 733. Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale.

Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un’altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda non inferiore a euro 2.065.

Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.

Art. 733-bis. Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto. (1)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3. 000 euro.

(1) Articolo introdotto dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

Art. 734. Distruzione o deturpamento di bellezze naturali.

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell’autorità, è punito con l’ammenda da euro 1.032 a euro 6.197.


(Libro Terzo. Titolo II-bis – Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza >)