Libro IV. Titolo III. Capo XXI – Del giuoco e della scommessa (artt. 1933-1935)

Libro Quarto
Delle obbligazioni

Titolo III 
Dei singoli contratti 

(Sommario dei Capi)


(< Titolo III: Capo XX)


Capo XXI
Del giuoco e della scommessa

Art. 1933.  Mancanza di azione.

Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti.

Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l’esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione è ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace.

Art. 1934.  Competizioni sportive.

Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell’articolo precedente, anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, i giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni altra competizione sportiva.

Tuttavia il giudice può rigettare o ridurre la domanda, qualora ritenga la posta eccessiva.

Art. 1935.  Lotterie autorizzate.

Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state legalmente autorizzate.


(Titolo III: Capo XXII>)