Libro IV. Titolo III. Capo III – Della permuta (artt. 1552-1555)

Libro Quarto
Delle obbligazioni

Titolo III 
Dei singoli contratti 

(Sommario dei Capi)


(Titolo III: Capo II)

Capo III
Della permuta

Art. 1552.  Nozione.

La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro.

Art. 1553.  Evizione.

Il permutante, se ha sofferto l’evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita , salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Art. 1554.  Spese della permuta.

Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali.

Art. 1555.  Applicabilità delle norme sulla vendita.

Le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili.

(Titolo III: Capo IV)