Libro Terzo
Del processo di esecuzione
(< Indice Sommario Codice di procedura civile)
Titolo II
Dell’espropriazione forzata
(< Indice dei Capi)
Capo V
Dell’espropriazione di beni indivisi
Art. 599. Pignoramento.
Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.
In tal caso del pignoramento è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.
Art. 600. Convocazione dei comproprietari.
Il giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore.
Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell’articolo 568. (1)
(1) Comma modificato dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Art. 601. Divisione.
Se si deve procedere alla divisione, l’esecuzione è sospesa finché sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all’articolo 627.
Avvenuta la divisione, la vendita o l’assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti.
(Capo VI – Dell’espropriazione contro il terzo proprietario >)