Libro III. Titolo II. Capo VI – Dell’espropriazione contro il terzo proprietario (artt. 602-604)

Libro Terzo
Del processo di esecuzione

(< Indice Sommario Codice di procedura civile)


Titolo II
Dell’espropriazione forzata

(< Indice dei Capi)


Capo VI
Dell’espropriazione contro il terzo proprietario


Art. 602. Modo dell’espropriazione.

Quando oggetto dell’espropriazione è un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.

Art. 603. Notificazione del titolo esecutivo e del precetto.

Il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al terzo.

Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare.

Art. 604. Disposizioni particolari.

Il pignoramento e in generale gli atti d’espropriazione si compiono nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all’articolo 579 primo comma.

Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore, e’ sentito anche il terzo.


(Libro Terzo. Titolo III – Dell’esecuzione per consegna o rilascio >)