Libro III. Titolo II. Capo II – Dell’espropriazione mobiliare presso il debitore (artt. 513-542)

Libro Terzo
Del processo di esecuzione

(< Indice Sommario Codice di procedura civile)


Titolo II
Dell’espropriazione forzata

(< Indice dei Capi)


Capo II
Dell’espropriazione mobiliare presso il debitore


Sezione I – Del pignoramento (artt. 513-524)

Sezione II – Dell’intervento dei creditori (artt. 525-528)

Sezione III – Dell’assegnazione e della vendita (artt. 529-540bis)

Sezione IV – Della distribuzione della somma ricavata (artt. 541-542)


Sezione I – Del pignoramento

Art. 513. Ricerca delle cose da pignorare.

L’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.

Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l’assistenza della forza pubblica.

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato (1), su ricorso del creditore, può’ autorizzare con decreto l’ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre.

In ogni caso l’ufficiale giudiziario può sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli.

(1) La parola “pretore” è stata sostituita dalle parole “presidente del tribunale o un giudice da lui delegato” dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Le parole «Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato» sono state sostituite da «Il giudice di pace» dal D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116.

Art. 514. Cose mobili assolutamente impignorabili.

Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:
1) le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto;
2) l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
[4) gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore;] (1)
5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;
6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonchè i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione;
6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali; (2
6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli (2).

(1) Numero abrogato dalla L. n. 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

(2) Numero aggiunto dall’art. 77, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221.

Art. 515. Cose mobili relativamente impignorabili.

Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere pignorate separatamente dall’immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice dell’esecuzione (1), su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può anche permetterne l’uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione.

Le stesse disposizioni il giudice dell’esecuzione(1) può dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo.

Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro. (2)

(1) La parola “pretore” è stata sostituita dalle parole “giudice dell’esecuzione” dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

(2) Comma aggiunto dalla L. n. 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

Art. 516. Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo.

I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall’immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.

I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo.

Art. 517. Scelta delle cose da pignorare. (1)

Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l’ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all’importo del credito precettato aumentato della metà.

In ogni caso l’ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.

(1) Articolo così modificato dalla L. n. 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
“Art. 517. (Scelta delle cose da pignorare.
Il pignoramento, quando non v’e` pregiudizio per il creditore, deve essere eseguito preferibilmente sulle cose indicate dal debitore.
In ogni caso l’ufficiale giudiziario deve preferire il danaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito che ritiene di sicura realizzazione.”

Art. 518. Forma del pignoramento. (1)

L’ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell’ingiunzione di cui all’articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l’assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l’ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l’ubicazione.

Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l’ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall’esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.

Il giudice dell’esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all’esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.

Nel processo verbale l’ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.

Se il debitore non è presente, l’ufficiale giudiziario rivolge l’ingiunzione alle persone indicate nell’articolo 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell’ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l’avviso alla porta dell’immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all’articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall’ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore. (2)

Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell’istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l’integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l’ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.

(1) Articolo così modificato dalla L. n. 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
“Art. 518. (Forma del pignoramento.
L’ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell’ingiunzione di cui all’art. 492 e descrive le cose pignorate, determinandone approssimativamente il valore, con l’assistenza quando occorre, di uno stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo o su bachi da seta, l’ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l’ubicazione.
Nel processo verbale l’ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.
Se il debitore non è presente, l’ufficiale giudiziario rivolge l’ingiunzione alle persone indicate nell’art. 139 secondo comma, e consegna loro un avviso dell’ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l’avviso alla porta dell’immobile in cui ha eseguito il pignoramento.
Il processo verbale col titolo esecutivo e il precetto deve essere depositato in cancelleria entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione.”

(2) Comma modificato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183 a decorrere dal 1° gennaio 2012 e successivamente sostituito dall’art. 18, comma 1, lett. a., D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162.
A norma dell’art. 27, comma 1, lett. b), numero 2) del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudi-ce di pace»; le disposizioni di cui all’art. 27 citato entrano in vigore il 31 ottobre 2021.

Art. 519. Tempo del pignoramento.

Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi, né fuori delle ore indicate nell’articolo 147, salvo che ne sia data autorizzazione dal presidente del tribunale o un giudice da lui delegato. (1)

Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento.

(1) Le parole “dal pretore” sono state sostituite dalle parole “presidente del tribunale o un giudice da lui delegato” dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Le parole «presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato» sono sostituite da «giudice di pace» dal D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116.

Art. 520. Custodia dei mobili pignorati.

L’ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale (1) il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell’esecuzione determina. (2)

Per la conservazione delle altre cose l’ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di urgenza l’ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all’articolo 159 delle disposizioni per l’attuazione del presente codice. (3)

(1) Le parole “della pretura” e “pretore” sono state sostituite rispettivamente dalle parole “del tribunale” e “giudice dell’esecuzione” dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

(2) La parola «tribunale» è sostituita da «giudice di pace» dal D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116.

(3) Comma così modificato dalla L. n. 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

Art. 521. Nomina e obblighi del custode.

Non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, nè il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore.

Il custode sottoscrive il processo verbale dal quale risulta la sua nomina.

Al fine della conservazione delle cose pignorate, l’ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle nell’immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove.

Il custode non può usare delle cose pignorate senza l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione (1) e deve rendere il conto a norma dell’art. 593.

Quando è depositata l’istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del custode nominando l’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534 che entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l’orario approssimativo dell’accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. Le persone incaricate dall’istituto, quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l’assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultato difficilmente trasportabili con l’impiego dei mezzi usualmente utilizzati l’istituto può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano. (2)

(1) La parola “pretore” è stata sostituita dalle parole “giudice dell’esecuzione” dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

(2) Comma aggiunto dalla L. n. 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

Art. 521-bis Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. (1)

Oltre che con le forme previste dall’articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l’intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso dei medesimi, all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello più vicino. (2)

Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

Al momento della consegna l’istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.

Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all’uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all’istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma. (3)

Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. (5)

Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.

In deroga a quanto previsto dall’articolo 497, l’istanza di assegnazione o l’istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest’ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell’articolo 159-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice. (4)

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo.

(1) Articolo inserito dall’art. 19, comma 1, lett. d-ter), D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162.

(2) Comma modificato dall’art. 13, comma 1, lett. d-bis), n. 1, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

(3) Comma modificato dall’art. 13, comma 1, lett. d-bis), n. 2, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

(4) Comma inserito dall’art. 13, comma 1, lett. d-bis), n. 3, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

(5) La parola «tribunale» è sostituita da «giudice di pace» dal D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116,

Art. 522. Compenso del custode.

Il custode non ha diritto a compenso se non l’ha chiesto e se non gli è stato riconosciuto dall’ufficiale giudiziario all’atto della nomina.

Nessun compenso può attribuirsi alle persone indicate nel primo comma dell’articolo precedente.

Art. 523. Unione di pignoramenti.

L’ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già iniziato da altro ufficiale giudiziario, continua le operazioni insieme con lui. Essi redigono unico processo verbale.

Art. 524. Pignoramento successivo.

L’ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto, ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati, e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono.

Il processo verbale è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente alla udienza prevista nell’articolo 525 primo comma (1), ovvero alla presentazione del ricorso per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati nella ipotesi prevista nel secondo comma dell’articolo 525 (1). In tal caso il cancelliere ne dà notizia al creditore primo pignorante e l’esecuzione si svolge in unico processo.

Il pignoramento successivo, se è compiuto dopo l’udienza di cui sopra ovvero dopo la presentazione del ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo.

(1) Parole così modificate dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

Sezione II – Dell’intervento dei creditori

Art. 525. Condizione e tempo dell’intervento.

[Possono intervenire a norma dell’articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile.] (1)

Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l’intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante.

Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell’articolo 518, non superi ventimila euro, l’intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall’articolo 529. (2)

(1) Comma abrogato dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

(2) Comma sostituito dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

Art. 526. Facoltà dei creditori intervenuti.

I creditori intervenuti a norma dell’articolo 525 (1) partecipano all’espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.

(1) Parole modificate dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

Art. 527. Diritto dei creditori intervenuti alla distribuzione. (1)

[Ai creditori intervenuti a norma dell’articolo 525 secondo e terzo comma il creditore pignorante ha facoltà di indicare, alla udienza o con atto notificato e, in ogni caso, non oltre i cinque giorni successivi alla comunicazione fattagli dal cancelliere, l’esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l’estensione.

Se i creditori intervenuti non si giovano, senza giusto motivo, delle indicazioni loro fatte o non rispondono all’invito entro il termine di dieci giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.]

(1) Articolo abrogato dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

Art. 528. Intervento tardivo.

I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui all’articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza. (1)

I creditori che hanno un diritto di prelazione sulle cose pignorate, anche se intervengono a norma del comma precedente, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione.

(1) Comma sostituito dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

Sezione III – Dell’assegnazione e della vendita

Art. 529. Istanza di assegnazione o di vendita. 

Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni.

Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere anche l’assegnazione.

Al ricorso si deve unire il certificato d’iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati.

Art. 530. Provvedimento per l’assegnazione o per l’autorizzazione della vendita.

Sull’istanza di cui all’articolo precedente il giudice dell’esecuzione (1) fissa l’udienza per l’audizione delle parti.

All’udienza le parti possono fare osservazioni circa l’assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo delle parti comparse, il giudice dell’esecuzione (1) dispone con ordinanza l’assegnazione o la vendita.

Se vi sono opposizioni il giudice dell’esecuzione (1) le decide con sentenza e dispone con ordinanza l’assegnazione o la vendita.

Qualora ricorra l’ipotesi prevista dal secondo comma (2) dell’articolo 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il giudice dell’esecuzione (1) provvederà con decreto per l’assegnazione o la vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal secondo comma (2) dell’articolo 525.

Il giudice dell’esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi dell’articolo 532, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura. (3)

In ogni caso il giudice dell’esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall’articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto. Il giudice dispone che sia sempre effettuata la pubblicità prevista dall’articolo 490, primo comma, nel rispetto del termine di cui al periodo precedente. (4)

Fuori dell’ipotesi prevista dal secondo comma dell’articolo 525, il giudice dell’esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, e 587, primo comma, secondo periodo. (5)

(1) La parola “pretore” è stata sostituita dalle parole “giudice dell’esecuzione” dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

(2) Parole modificate dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

(3) Comma aggiunto dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24, poi sostituito dall’art. 48, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(4) Comma aggiunto dall’art. 4, comma 8, lett. d-bis), D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24 poi modificato, dall’art. 13, comma 1, lett. e., n. 1, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

(5) Comma aggiunto dall’art. 13, comma 1, lett. e., n. 2, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

Art. 531. Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili.

La vendita di frutti pendenti non può essere disposta se non per il tempo della loro maturazione, salvo diverse consuetudini locali.
La vendita dei bachi da seta non può essere fatta prima che siano in bozzoli.
Delle cose indicate nell’articolo 515 il giudice dell’esecuzione (1) può differire la vendita per il periodo che ritiene necessario a soddisfare le esigenze dell’azienda agraria.

(1) La parola “pretore” è stata sostituita dalle parole “giudice dell’esecuzione” dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 532. Vendita a mezzo di commissionario.

Il giudice dell’esecuzione dispone la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all’istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell’elenco di cui all’articolo 169-sexies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario. (1)

Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l’importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione. Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell’articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all’articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice. (2)

Se il valore delle cose risulta dal listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato.

(1) Comma così modificato così modificato dall’art. 13, comma 1, lett. f), n, 1, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

(2) Comma così modificato dall’art. 13, comma 1, lett. f), n, 2, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, successivamente modificato dall’art. 4, comma 1, lett. c), D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 2016, n. 119.

Art. 533. Obblighi del commissionario.

Il commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l’esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all’acquirente prima del pagamento integrale del prezzo. Egli è tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal giudice dell’esecuzione nel suo provvedimento. (1)

Qualora la vendita non avvenga nel termine fissato a norma dell’articolo 532, secondo comma, il commissionario restituisce gli atti in cancelleria e fornisce prova dell’attività specificamente svolta in relazione alla tipologia del bene per reperire potenziali acquirenti. In ogni caso fornisce prova di avere effettuato la pubblicità disposta dal giudice. (3)

Il compenso al commissionario è stabilito dal giudice dell’esecuzione (2) con decreto.

(1) Comma modificato dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24.

(2) Comma modificato dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

(3) Comma così sostituito dall’art. 13, comma 1, lett. g), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

Art. 534. Vendita all’incanto.

Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell’esecuzione (1), col provvedimento di cui all’articolo 530, stabilisce il giorno, l’ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l’esecuzione al cancelliere o all’ufficiale giudiziario o a un istituto all’uopo autorizzato.
Nello stesso provvedimento il giudice dell’esecuzione (1) può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell’articolo 490, sia data anche una pubblicità straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo.

(1) La parola “pretore” è stata sostituita dalle parole “giudice dell’esecuzione” dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 534-bis. Delega delle operazioni di vendita.

Il giudice, con il provvedimento di cui all’articolo 530, delega all’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all’articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione. (1)

(1) Comma così modificato dall’art. 13, comma 1, lett. h), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

Art. 534-ter. Ricorso al giudice dell’esecuzione.(1)

Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà il professionista delegato o il commissionario possono rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del professionista o del commissionario con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. (2)

Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies.  (3)

(1) Articolo così modificato dal D.L. n. 35/2005 e dalla L. n. 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

(2) Comma così modificato dall’art. 13, comma 1, lett. i., n. 1) e 2), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

(3) Comma così sostituito dall’art. 13, comma 1, lett. i., n. 3), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

Art. 535. Prezzo base dell’incanto.

Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base è determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita.

In ogni altro caso il giudice dell’esecuzione (1), nel provvedimento di cui all’articolo 530, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo di apertura dell’incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo.

(1) La parola “pretore” è stata sostituita dalle parole “giudice dell’esecuzione” dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 536. Trasporto e ricognizione delle cose da vendere.

Chi è incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l’incanto, e può richiedere l’intervento della forza pubblica.

In ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso col custode, la ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento.

Art. 537. Modo dell’incanto.

Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all’articolo 535. L’aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta.

Se la vendita non può compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo.

Dell’incanto si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella cancelleria.

Art. 538. Nuovo incanto. (1)

Quando una cosa messa all’incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l’esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente.

(1) Articolo così modificato dalla L. n. 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
“Art. 538. Nuovo incanto.
Quando una cosa messa all’incanto resta invenduta, il cancelliere ne dà notizia alle parti.
Se delle cose invendute nessuno dei creditori chiede l’assegnazione per il prezzo fissato a norma dell’art. 535 secondo comma, il giudice dell’esecuzione ordina un nuovo incanto nel quale e` ammessa qualsiasi offerta.”

Art. 539. Vendita o assegnazione degli oggetti d’oro e d’argento.

Gli oggetti d’oro e d’argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco.

Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori.

Art. 540. Pagamento del prezzo e rivendita.

[La vendita all’incanto si fa per contanti.] (1)

Se il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell’aggiudicatario inadempiente.

La somma ricavata dalla vendita è immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari.

(1) Comma abrogato dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24.

Art. 540-bis. Integrazione del pignoramento. (1)

Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell’ultimo comma dell’articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l’estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita.

(1) Articolo aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Sezione IV – Della distribuzione della somma ricavata

Art. 541. Distribuzione amichevole.

Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata secondo un piano concordato, il giudice dell’esecuzione (1), sentito il debitore, provvede in conformità.

(1) La parola “pretore” è stata sostituita dalle parole “giudice dell’esecuzione” dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 542. Distribuzione giudiziale.

Se i creditori non raggiungono l’accordo di cui all’articolo precedente o dell’esecuzione (1) non l’approva, ognuno di essi può chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata.
Il dell’esecuzione (1), sentite le parti, distribuisce la somma ricavata, a norma degli articoli 510 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote.

(1) La parola “pretore” è stata sostituita dalle parole “giudice dell’esecuzione” dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.


(Capo III – Dell’espropriazione presso terzi >)