Libro III. Titolo II. Capo III – Dell’espropriazione presso terzi (artt. 543-554)

Libro Terzo
Del processo di esecuzione

(< Indice Sommario Codice di procedura civile)


Titolo II
Dell’espropriazione forzata

(< Indice dei Capi)


Capo III
Dell’espropriazione presso terzi


Sezione I – Del pignoramento e dell’intervento (artt. 543-551)

Sezione II – Dell’assegnazione e della vendita (artt. 552-524)


Sezione I – Del pignoramento e dell’intervento

Art. 543. Forma del pignoramento. (1)

Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti. (2)

L’atto deve contenere, oltre all’ingiunzione al debitore di cui all’articolo 492:
1) l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
2) l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
3) la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente; (3)
4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l’avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un’apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione (4).

Nell’indicare l’udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell’articolo 501.

Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale (5) competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore. (6)

Quando procede a norma dell’articolo 492-bis, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l’assegnazione o la vendita delle cose mobili o l’assegnazione dei crediti. Sull’istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l’udienza per l’audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l’udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l’invito e l’avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma. (7)

(1) Comma aggiunto dall’art. 19, comma 1, lett. e., n. 3, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162.

(2) Comma modificato dall’art. 19, comma 1, lett. e., n. 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162.

(3) La parola “pretore” è stata sostituita dalla parola “tribunale” dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Il periodo: “nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente” è stato aggiunto dall’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, in vigore dal 1° gennaio 2013.

(4) Numero modificato dall’art. 96, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e successivamente sostituito dall’art. 11, comma 1, L. 24 febbraio 2006, n. 52, a decorrere dal 1° marzo 2006 e modificato dall’art. 1, comma 20, n. 1, lett. b), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, poi sostituito nuovamente dall’art. 19, comma 1, lett. e., n. 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162.

(5) Le parole “della pretura” sono state sostituite dalle parole “del tribunale” dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

(6) Comma modificato dall’art. 96, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, successivamente sostituito dall’art. 18, comma 1, lett. b), D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162.

(7) La parola «tribunale» sostituita da «giudice» dal D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116.

Art. 544. Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato.

Se il credito pignorato è garantito da pegno, s’intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice.
Se il credito pignorato è garantito da ipoteca, l’atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari.

Art. 545. Crediti impignorabili. (1)

Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.

Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell’ammontare delle somme predette.

Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.

Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge. (2)

Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge. (2)

Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio. (2)

(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

(2) Comma aggiunto dall’art. 13, comma 1, lett. l), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

Art. 546. Obblighi del terzo. (1)

Dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’articolo 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode. Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell’assegno sociale; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall’articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge. (2)

Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell’articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell’esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall’istanza.

(1) Articolo modificato dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
“Art. 546. (Obblighi del terzo.
Dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’art. 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, agli obblighi che la legge impone al custode.”

(2)  Comma modificato dall’art. 13, comma 1, lett. m), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

Art. 547. Dichiarazione del terzo.

Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. (1)

Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.

Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.

(1) Comma sostituito dall’art. 12, comma 1, L. 24 febbraio 2006, n. 52, a decorrere dal 1° marzo 2006 e modificato dall’art. 1, comma 20, n. 2, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, successivamente sostituito dall’art. 19, comma 1, lett. f), D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162.

Art. 548. Mancata dichiarazione del terzo. (1)

[Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all’articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all’udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.] (2)

Quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione se l’allegazione del creditore consente l’identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553. (3)

Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617 l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. (4)

(1) Articolo sostituito dall’art. 9, D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857 e modificato dall’art. 98, comma 1, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, successivamente sostituito dall’art. 1, comma 20, n. 3, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(2) Comma abrogato dall’art. 19, comma 1, lett. g), n. 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162.

(3) Comma sostituito dall’art. 19, comma 1, lett. g), n. 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, successivamente modificato dall’art. 13, comma 1, lett. m-bis), n. 1, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

(4) Comma così modificato dall’art. 13, comma 1, lett. m-bis), n. 2, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

Art. 549. Contestata dichiarazione del terzo. (1)

Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l’esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell’esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. L’ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617. (2)

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
Prima recitava:
“Accertamento dell’obbligo del terzo.
Con la sentenza che definisce il giudizio di cui all’articolo precedente, il giudice, se accerta l’esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo, fissa alle parti un termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo.”

(2) Comma così modificato dall’art. 13, comma 1, lett. m-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

Art. 550. Pluralità di pignoramenti.

Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui.

Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli può limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva.

Si applicano le disposizioni dell’articolo 524 secondo e terzo comma.

Art. 551. Intervento.

L’intervento di altri creditori è regolato a norma degli articoli 525 e seguenti.
Agli effetti di cui all’articolo 526 l’intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti.

Sezione II – Dell’assegnazione e della vendita

Art. 552. Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo.

Se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il giudice dell’esecuzione (1), sentite le parti, provvede per l’assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per l’assegnazione dei crediti a norma dell’articolo seguente.

(1) La parola “pretore” è stata sostituita dalle parole “giudice dell’esecuzione” dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 553. Assegnazione e vendita di crediti.

Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termini non maggiori di novanta giorni, il giudice dell’esecuzione (1) le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti.

Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedano d’accordo l’assegnazione, si applicano le regole richiamate nell’articolo precedente per la vendita di cose mobili.

Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di € 0,052 di capitale per € 0,00258 di rendita.

(1) La parola “pretore” è stata sostituita dalle parole “giudice dell’esecuzione” dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 554. Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato.

Se il credito assegnato o venduto è garantito da pegno, il giudice dell’esecuzione (1) dispone che la cosa data in pegno sia affidata all’assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo che designa, sentite le parti.
Se il credito assegnato o venduto è garantito da ipoteca, il provvedimento di assegnazione o l’atto di vendita va annotato nei libri fondiari.

(1) La parola “pretore” è stata sostituita dalle parole “giudice dell’esecuzione” dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.


(Capo IV – Dell’espropriazione immobiliare >)