Libro II. Titolo I. Capo III ter – Dei rapporti tra collegio e giudice monocratico (artt. 281septies – 281 nonies)

Libro Secondo
Del processo di cognizione

(< Indice Sommario Codice di procedura civile)


Titolo I
Del procedimento davanti al tribunale

(< Indice dei Capi)


Capo III ter
Dei rapporti tra collegio e giudice monocratico

Capo aggiunto dall’art. 68, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.


Art. 281-septies. Rimessione della causa al giudice monocratico.

Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimette la causa davanti al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perche` provveda, quale giudice monocratico, a norma degli articoli 281-quater, 281-quinquies e 281-sexies.

Art. 281-octies. Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale.

Il giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a sé in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, provvede a norma degli articoli 187, 188 e 189.

Art. 281-nonies. Connessione.

In caso di connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il giudice istruttore ne ordina la riunione e, all’esito dell’istruttoria, le rimette, a norma dell’articolo 189, al collegio, il quale pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga la separazione a norma dell’articolo 279, secondo comma, numero 5).


(Titolo I. Capo IV – Dell’esecutorietà e della notificazione delle sentenze >)