Libro II. Titolo I. Capo IV – Dell’esecutorietà e della notificazione delle sentenze (artt. 282-286)

Libro Secondo
Del processo di cognizione

(< Indice Sommario Codice di procedura civile)


Titolo I
Del procedimento davanti al tribunale

(< Indice dei Capi)


Capo IV
Dell’esecutorietà e della notificazione delle sentenze


Art. 282. Esecuzione provvisoria. (1)

La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti.

(1) Articolo sostituito dall’art. 33, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 283. Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello. (1)

Il giudice dell’appello, su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilita’ di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.

Se l’istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L’ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio. (2)

(1) Articolo modificato dalla L. n. 263/2005

(2) Comma aggiunto dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 284. Concessione o revoca dell’esecuzione provvisoria relativa a sentenze parziali. (1)

[Se l’esecuzione provvisoria riguarda sentenze parziali, l’istanza di concessione o di revoca di cui all’articolo precedente puo’ essere proposta con ricorso contenente, quando o’ chiesta la revoca, la dichiarazione di cui all’articolo 340, se non e’ stata gia’ fatta. Il ricorso deve essere presentato, a norma dell’articolo 351 secondo comma, nel termine per proporre appello decorrente dalla comunicazione della sentenza.]

(1) Articolo abrogato dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

Art. 285. Modo di notificazione della sentenza. (1)

La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell’articolo 170.

(1) Articolo aggiornato con le modifiche introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Art. 286. Notificazione nel caso d’interruzione.

Se dopo la chiusura della discussione si è avverato uno dei casi previsti nell’articolo 299, la notificazione della sentenza si può fare, anche a norma dell’articolo 303, secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in giudizio.

Se si è avverato uno dei casi previsti nell’articolo 301, la notificazione si fa alla parte personalmente.


(Titolo I. Capo V – Della correzione delle sentenze e delle ordinanze >)