Libro II. Titolo I. Capo III bis – Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (artt. 281bis – 281 sexies)

Libro Secondo
Del processo di cognizione

(< Indice Sommario Codice di procedura civile)


Titolo I
Del procedimento davanti al tribunale

(< Indice dei Capi)


Capo III bis
Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica

Capo aggiunto dall’art. 68, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.


Art. 281-bis. Norme applicabili.

Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.

Art. 281-ter. Poteri istruttori del giudice.

Il giudice può disporre d’ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

Art. 281-quater. Decisione del tribunale in composizione monocratica.

Le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica sono decise, con tutti i poteri del collegio, dal giudice designato a norma dell’articolo 168-bis o dell’articolo 484, secondo comma.

Art. 281-quinquies. Decisione a seguito di trattazione scritta o mista.

Il giudice, fatte precisare le conclusioni a norma dell’articolo 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell’articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell’articolo 190, fissa l’udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi all’udienza di discussione.

Art. 281-sexies. Decisione a seguito di trattazione orale.

Se non dispone a norma dell’articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.


(Titolo I. Capo III ter – Dei rapporti tra collegio e giudice monocratico >)