Libro VI. Titolo III. Capo II – Dei privilegi (artt. 2745-2783bis)

Libro Sesto
Della tutela dei diritti

Titolo III
Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale

(Sommario dei Capi)


(< Titolo III. Capo I – Disposizioni generali)


Capo II
Dei privilegi

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 2745. Fondamento del privilegio.

Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità.

Art. 2746. Distinzione dei privilegi.

Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili.

Art. 2747. Efficacia del privilegio.

Il privilegio generale non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili che ne formano oggetto, salvo quanto è disposto dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916.

Se la legge non dispone diversamente, il privilegio speciale sui mobili sempre che sussista la particolare situazione alla quale è subordinato, può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di esso.

Art. 2748. Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche.

Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio.

I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente.

Art. 2749. Estensione del privilegio.

Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l’intervento nel processo di esecuzione. Si estende anche agli interessi dovuti per l’anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell’anno precedente.

Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita.

Art. 2750. Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali.

I privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate e i privilegi sull’aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate sono regolati dal codice della navigazione.

Ai privilegi previsti da leggi speciali si applicano le norme di questo capo, se non è diversamente disposto.

Sezione II – Dei privilegi sui mobili

§ 1 – Dei privilegi generali sui mobili

Art. 2751. Crediti per le spese funebri, d’infermità, alimenti.

Hanno privilegio generale sui mobili, nell’ordine che segue, i crediti riguardanti:

1) le spese funebri necessarie secondo gli usi;

2) le spese d’infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;

3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;

4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge.

Art. 2751-bis. Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane.

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile (1);

2) le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione (2);

3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l’ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo ;

4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall’articolo 2765;

5) i crediti dell’impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti (3) ;

5-bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti;

5-ter) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici.

(1) La Corte costituzionale con sentenza 28 novembre 1983, n. 326 ha dichiarato l’illegittimità del presente numero nella parte in cui non munisce del privilegio generale istituito dall’art. 2, Legge n. 426 del 1975, il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti ad infortunio sul lavoro, del quale sia responsabile il datore di lavoro, se e nei limiti in cui il creditore non sia soddisfatto dalla percezione delle indennità previdenziali ed assistenziali obbligatorie dovute al lavoratore subordinato in dipendenza dello stesso infortunio. La stessa Corte con sentenza 29 maggio 2002, n. 220 ha dichiarato l’illegittimità del presente numero nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti a malattia professionale, della quale sia responsabile il datore di lavoro. Infine con sentenza 6 aprile 2004, n. 113 ha dichiarato l’illegittimità del presente numero nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni da demansionamento subiti a causa dell’illegittimo comportamento del datore di lavoro.

(2) Numero così modificato dall’art. 1, comma 474, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(3) Il numero è stato così sostituito dal comma 1 dell’art. 36, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35. Prima recitava: “5) i crediti dell’impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;” .

Art. 2752. Crediti per tributi diretti dello Stato per l’imposta sul valore aggiunto e per i tributi degli enti locali.

Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi. (1) (2)

(…) (3)

Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all’imposta sul valore aggiunto.

Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all’imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.

(1) Comma sostituito dall’art. 33, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e così da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 1 ottobre 2007, n. 159.

(2) Le parole: “per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, per l’imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l’imposta regionale sulle attività produttive e per l’imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell’art. 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell’anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell’esecuzione e nell’anno precedente” sono state così sostituite dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

(3) Il comma è stato soppresso dall’art. 33, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, entrato in vigore il 1° luglio 1999. Così recitava “Se si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per imposte relative a periodi d’imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.” .

Art. 2753. Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Art. 2754. Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione.

Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente articolo, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente articolo.

§ 2 – Dei privilegi sopra determinati mobili

Art. 2755. Spese per atti conservativi o di espropriazione.

I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni mobili nell’interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi.

Art. 2756. Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento.

I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese.

Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede.

Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.

Art. 2757. Crediti per somministrazione e lavori occorrenti per la produzione agricola.

I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione, come pure i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta dell’annata agricola hanno privilegio sui frutti , alla cui produzione abbiano concorso.

Il privilegio si può esercitare finché i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.

Si applica la disposizione del secondo comma dell’art. 2756.

Art. 2758. Crediti per tributi indiretti.

I crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l’effetto da esse stabilito.

Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all’imposta sul valore aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.

Il privilegio, per quanto riguarda l’imposta di successione, non ha effetto in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede.

Art. 2759. Crediti per le imposte sul reddito.

I crediti dello Stato per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l’imposta locale sui redditi, dovuta per i due anni anteriori a quello in cui si procede, hanno privilegio limitatamente all’imposta o alla quota d’imposta imputabile al reddito d’impresa, sopra i mobili che servono all’esercizio di imprese commerciali e sopra le merci che si trovano nel locale adibito all’esercizio stesso o nell’abitazione dell’imprenditore.

Il privilegio si applica sui beni indicati nel comma precedente ancorché appartenenti a persona diversa dall’imprenditore, salvo che si tratti di beni rubati o smarriti, di merci affidate all’imprenditore per la lavorazione o di merci non ancora nazionalizzate munite di regolare bolletta doganale.

Qualora l’accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell’imposta prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell’imposta locale sui redditi.

Art. 2760. Crediti dell’albergatore.

I crediti dell’albergatore per mercedi e somministrazioni verso le persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate nell’albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi.

Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulle cose stesse, a meno che l’albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose sono state portate nell’albergo.

Art. 2761. Crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario.

I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e quelli per le spese d’imposta anticipate dal vettore hanno privilegio sulle cose trasportate finché queste rimangono presso di lui.

I crediti derivanti dall’esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l’esecuzione del mandato.

I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.

Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell’articolo 2756.

Art. 2762. Privilegio del venditore di macchine.

Chi ha venduto macchine per un prezzo superiore a € 15,49 ha privilegio per il prezzo non pagato sulle macchine vendute e consegnate, anche se sono incorporate o congiunte all’immobile di proprietà del compratore o di un terzo.

Il privilegio è subordinato alla trascrizione dei documenti, dai quali la vendita e il credito risultano, nel registro indicato dal secondo comma dell’articolo 1524. La trascrizione è eseguita presso il tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina.

Il privilegio dura per un triennio dalla data della vendita e ha effetto fino a quando la macchina si trova in possesso del compratore nel luogo dove è stata eseguita la trascrizione, salvo il caso di sottrazione fraudolenta.

Il privilegio stabilito in questo articolo spetta anche alle banche autorizzate all’esercizio di prestiti con garanzia sul macchinario, le quali abbiano anticipato al compratore il prezzo per l’acquisto. Il privilegio sussiste a condizione che il documento rilasciato a prova della sovvenzione indichi lo scopo, l’ammontare e la scadenza del credito, contenga l’esatta designazione della macchina soggetta al privilegio e sia trascritto a norma del secondo comma di questo articolo.

Se il privilegio della banca concorre con quello del venditore, è preferito il creditore che ha trascritto per primo.

Art. 2763. Crediti per canoni enfiteutici.

I crediti del concedente, per il canone dovuto all’enfiteuta per l’anno in corso e per il precedente hanno privilegio sui frutti dell’anno e su quelli raccolti anteriormente, purché si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze.

Art. 2764. Crediti del locatore di immobili.

Il credito delle pigioni e dei fitti degli immobili, ha privilegio sui frutti dell’anno e su quelli raccolti anteriormente, nonché sopra tutto ciò che serve a fornire l’immobile o a coltivare il fondo locato.

Il privilegio sussiste per il credito dell’anno in corso, dell’antecedente e dei successivi, se la locazione ha data certa, e in caso diverso, per quello dell’anno in corso e del susseguente.

Lo stesso privilegio ha il credito dipendente da mancate riparazioni le quali siano a carico del conduttore, il credito per i danni arrecati all’immobile locato, per la mancata restituzione delle scorte e ogni altro credito dipendente da inadempimento del contratto.

Il privilegio sui frutti sussiste finché si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze. Esso si può far valere anche nei confronti del subconduttore.

Il privilegio sulle cose, che servono a fornire l’immobile locato o alla coltivazione del fondo sussiste pure se le cose appartengono al subconduttore, nei limiti in cui il locatore ha azione contro il medesimo.

Il privilegio sulle cose che servono a fornire l’immobile locato ha luogo altresì nei confronti dei terzi, finché le cose si trovano nell’immobile, salvo che si provi che il locatore conoscesse il diritto del terzo al tempo in cui sono state introdotte.

Qualora le cose che servono a fornire la casa o il fondo locato ovvero a coltivare il medesimo vengano asportate dall’immobile senza il consenso del locatore, questi conserva su di esse il privilegio, purché ne domandi il sequestro, nei modi stabiliti dal c.p.c. per il sequestro conservativo, entro il termine di trenta giorni dall’asportazione, se si tratta di mobili che servono a fornire o a coltivare il fondo rustico, e di quindici giorni, se si tratta di mobili che servono a fornire la casa. Restano salvi in ogni caso i diritti acquistati dopo l’asportazione dai terzi che ignoravano l’esistenza del privilegio.

Art. 2765. Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia.

Colui che concede un fondo a mezzadria o a colonia e il mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti dal contratto, privilegio sulla rispettiva parte dei frutti e sulle cose che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadria o a colonia.

Il privilegio sui frutti sussiste finché questi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.

Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell’articolo 2764.

Art. 2766. Crediti degli istituti di credito agrario (1)

[Gli istituti che esercitano il credito agrario hanno privilegio sui frutti del fondo per i mutui concessi per la conduzione dell’azienda agraria e per l’utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti.

Per i mutui concessi per acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzi agricoli essi hanno eguale privilegio sulle cose acquistate con il denaro preso a mutuo.

A garanzia dei crediti indicati dai commi precedenti, nonché dei mutui per opere di miglioramento del fondo può essere inoltre costituito un privilegio sui frutti del fondo e sopra tutto ciò che serve a coltivare o a fornire il fondo stesso, limitatamente alla parte di valore che eccede l’ammontare dei crediti assistiti dal privilegio indicato dai due commi anzidetti.

I privilegi previsti da questo articolo sono regolati dalle leggi speciali.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Art. 2767. Crediti per risarcimento di danni contro l’assicurato.

Nel caso di assicurazione della responsabilità civile, il credito del danneggiato per il risarcimento ha privilegio sull’indennità dovuta dall’assicuratore.

Art. 2768. Crediti dipendenti da reato.

Per i crediti dipendenti da reato hanno privilegio sulle cose sequestrate lo Stato e le altre persone indicate dal codice penale secondo le disposizioni del codice stesso e del codice di procedura penale.

Art. 2769. Sequestro della cosa soggetta a privilegio.

Il creditore che ha privilegio su una cosa mobile, se ha fondati motivi di temere la rimozione della cosa dalla particolare situazione alla quale è subordinata la sussistenza del privilegio, può domandarne il sequestro conservativo.

Sezione III – Dei privilegi sopra gli immobili

Art. 2770. Crediti per atti conservativi o di espropriazione.

I crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni immobili nell’interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi.

Del pari ha privilegio il credito dell’acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell’immobile dalle ipoteche.

Art. 2771. Crediti per le imposte sui redditi immobiliari.

[I crediti dello Stato per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, per l’imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l’imposta locale sui redditi, limitatamente all’imposta o alla quota proporzionale di imposta imputabile ai redditi immobiliari, compresi quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, sono privilegiati sopra gli immobili tutti del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge.
Il privilegio previsto nel primo comma è limitato alle imposte iscritte nei ruoli resi esecutivi nell’anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell’esecuzione e nell’anno precedente.
Qualora l’accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell’imposta, prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell’imposta locale sui redditi.
]

(1) L’articolo è stato abrogato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98. 

Art. 2772. Crediti per tributi indiretti.

Hanno pure privilegio i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto, nonché quelli derivanti dall’applicazione dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce.

I crediti dello Stato, derivanti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, hanno privilegio, in caso di responsabilità solidale del cessionario, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato.

Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa, verso il cessionario ed il committente, previsti dalle norme relative all’imposta sul valore aggiunto, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.

Il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili.

Per le imposte suppletive il privilegio non si può neppure esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi.

Lo stesso privilegio, per quanto riguarda l’imposta di successione, non ha effetto a danno dei creditori del defunto che hanno iscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui, né ha effetto a danno dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede.

Art. 2773. Crediti dei comuni e delle province per tributi. (1)

[I crediti dei comuni e delle province per i tributi previsti dalla legge per la finanza locale hanno privilegio sopra gli immobili ai quali i tributi stessi si riferiscono.

Il privilegio non è opponibile ai terzi che hanno acquistato anteriormente diritti sugli immobili.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 9, L. 29 luglio 1975, n. 426.

Art. 2774. Crediti per concessione di acque.

I crediti dello Stato per i canoni dovuti dai concessionari di acque pubbliche o di acque derivate da canali demaniali ovvero per i lavori eseguiti d’ufficio sono privilegiati sugli impianti in conformità delle leggi speciali.

Tale privilegio, per quanto riguarda i canoni, non è opponibile ai terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente all’atto di concessione o, trattandosi di crediti per lavori, anteriormente al sorgere dei crediti stessi.

Art. 2775. Contributi per opere di bonifica e di miglioramento.

I crediti per i contributi indicati dall’articolo 864 sono privilegiati sugli immobili che traggono beneficio dalle opere di bonifica o di miglioramento.

La costituzione del privilegio per le opere di miglioramento è subordinata all’osservanza delle leggi speciali.

Art. 2775-bis. Credito per mancata esecuzione di contratti preliminari.

Nel caso di mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell’articolo 2645-bis, i crediti del promissario acquirente che ne conseguono hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del contratto risultante da atto avente data certa, ovvero al momento della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di condanna al pagamento, ovvero al momento della trascrizione del pignoramento o al momento dell’intervento nell’esecuzione promossa da terzi.

Il privilegio non è opponibile ai creditori garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l’acquisto del bene immobile nonché ai creditori garantiti da ipoteca ai sensi dell’articolo 2825-bis.

Art. 2776. Collocazione sussidiaria sugli immobili.

I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all’indennità di cui all’articolo 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.

I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all’articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.

I crediti dello Stato indicati dal primo e (1) dal terzo comma dell’articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente.

(1) Parole inserite dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98

Sezione IV – Dell’ordine dei privilegi

Art. 2777. Preferenza delle spese di giustizia e di crediti.

I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.

Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all’articolo 2751-bis nell’ordine seguente:

a) i crediti di cui all’articolo 2751-bis, numero 1;

b) i crediti di cui all’articolo 2751-bis, numeri 2 e 3 (1);

c) i crediti di cui all’articolo 2751-bis, numeri 4 e 5.

I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell’articolo 2751-bis.

Art. 2778. Ordine degli altri privilegi sui mobili.

Salvo quanto è disposto dall’articolo 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell’ordine che segue:

1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali – compresi quelli sostitutivi o integrativi – che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall’articolo 2753;

2) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall’articolo 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili;

[3)] (1)

4) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall’articolo 2756;

5) i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta indicate dall’articolo 2751;

6) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonché i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta indicati dall’articolo 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo;

7) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall’articolo 2758 salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza e i crediti per le imposte sul reddito, indicati dall’articolo 2759;

8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall’articolo 2754, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1) del presente articolo;

[9) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dal terzo comma dell’articolo 2766;] (2)

10) i crediti dipendenti da reato, indicati dall’articolo 2768, sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l’ordine stabiliti dal codice penale e dal codice di procedura penale;

11) i crediti per risarcimento, indicati dall’articolo 2767;

12) i crediti dell’albergatore, indicati dall’articolo 2760;

13) i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, indicati dall’articolo 2761;

14) i crediti del venditore di macchine o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall’articolo 2762;

15) i crediti per i canoni enfiteutici, indicati dall’articolo 2763;

16) i crediti del locatore e i crediti del concedente dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765;

17) i crediti per spese funebri, d’infermità per somministrazioni ed alimenti nell’ordine indicato dall’articolo 2751;

18) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell’articolo 2752;

19) i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell’articolo 2752;

20) i crediti degli enti locali per tributi indicati dal quarto comma dell’articolo 2752.

(1) Numero abrogato dall’art. 161 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

(2) Numero abrogato dall’art. 161 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Art. 2779. Concorso dei privilegi con ipoteche sugli autoveicoli.

Se i privilegi indicati dall’articolo precedente concorrono con le ipoteche sugli autoveicoli, menzionate nell’articolo 2810, queste sono posposte ai privilegi menzionati nei primi dieci numeri dell’articolo 2778 e sono preferite a tutti gli altri.

Art. 2780. Ordine dei privilegi sugli immobili.

Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l’ordine seguente:

1) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari indicati dall’articolo 2771;

2) i crediti per i contributi, indicati dall’articolo 2775;

3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall’articolo 2774;

4) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall’articolo 2772;

5) i crediti per l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili;

5-bis) i crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati all’articolo 2775-bis.

Art. 2781. Concorso di privilegi speciali con crediti pignoratizi.

Qualora con crediti assistiti dal privilegio speciale concorra un credito garantito con pegno e uno dei privilegi debba essere preferito rispetto al pegno, tale privilegio prevale su quegli altri che devono essere posposti al pegno, anche se anteriori di grado.

Art. 2782. Concorso di crediti egualmente privilegiati.

I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo.

La stessa disposizione si osserva quando concorrono tra loro più crediti privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono genericamente una prelazione su ogni altro credito.

Art. 2783. Preferenza non determinata dalla legge.

Quando dalla legge non risulta il grado di preferenza di un determinato privilegio speciale, esso prende grado dopo ogni altro privilegio speciale regolato nel codice.

Art. 2783-bis. Crediti derivanti dall’applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio.

I crediti derivanti dall’applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché dalle relative maggiorazioni di mora, sono equiparati, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l’imposta sul valore aggiunto.

Art. 2783-ter. Crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di pertinenza del bilancio generale dell’Unione europea. (1)

I crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, di pertinenza del bilancio generale dell’Unione europea sono equiparati, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l’imposta sul valore aggiunto.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito con L. 24 aprile 2012, n. 44.


(Titolo III. Capo III – Del pegno >)